Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1)GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9. (2)GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
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