Art. 1
In vigore dal 22 giu 1988
Dal 1o luglio al 31 dicembre 1988, i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi, purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei, alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti.
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