Art. 14

Art. 14

In vigore dal 21 giu 1988
1. La Commissione comunica per iscritto agli Stati membri in quale misura è dato seguito alle domande. Qualora i quantitativi per i quali sono stati richiesti dei titoli superino le quantità disponibili, la Commissione comunica per telescritto la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. 2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo casi eccezionali determinati dalla Commissione. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità a decorrere dal giorno del rilascio effettivo fino al termine del terzo mese successivo a tale data. Tuttavia, questa durata di validità non può superare il 31 dicembre dell'anno in questione. TITOLO III Disposizioni finali Articolo 15 Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è abrogato. L'immissione in libera pratica di patate dolci, per la quale è presentato un titolo d'importazione rilasciato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, si considera effettuata nel quadro dei contingenti previsti all', paragrafo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1471/88.
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