Art. 13

Art. 13

In vigore dal 21 giu 1988
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione al più tardi alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno successivo a quello di presentazione della domanda di cui all', distintamente per ciascuno dei tre contingenti menzionati all'articolo 9, le indicazioni delle domande di titolo relative: - al nome del richiedente - ai quantitativi richiesti.
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