Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 giu 1988
La ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi comunitari in materia di traffico di perfezionamento passivo di cui alla tabella dell'allegato XXIII del regolamento (CEE) n. 4136/86 è fissata per il 1988 nell'allegato del presente regolamento.
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