Art. 1
In vigore dal 17 giu 1988
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1988.
La pesca della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1719:oj#art-1