Art. 2
In vigore dal 17 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente nelle sottovoci precedenti // // //
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 400 del
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1716:oj#art-2