Art. 9 · Aggiornamento degli allegati

Art. 9

Aggiornamento degli allegati

In vigore dal 16 giu 1988
1. L'elenco dei prodotti chimici di cui all'allegato I è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle informazioni ricevute conformemente all' e in base all'evoluzione delle norme comunitarie e agli sviluppi nell'ambito dell'OCSE, dell'UNEP e della FAO. Tale elenco viene modificato, se del caso, mediante decisioni adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. 2. Le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'allegato II al progresso scientifico e tecnico sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.
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