Art. 7 · Scambio di informazioni e attività di vigilanza

Art. 7

Scambio di informazioni e attività di vigilanza

In vigore dal 16 giu 1988
1. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni relative al funzionamento del sistema di notifica previsto dal presente regolamento. 2. La Commissione elabora regolarmente una relazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e la trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo. Questa relazione comporta in particolare informazioni sulla partecipazione ai sistemi internazionali di notifica, sulla loro copertura e sul loro rispetto da parte dei paesi terzi. 3. Per quanto riguarda le informazioni fornite in base ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza dei dati, nonché il diritto di proprietà.
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