Art. 6 · Notifica da parte di paesi terzi

Art. 6

Notifica da parte di paesi terzi

In vigore dal 16 giu 1988
1. Se l'autorità designata di uno Stato membro riceve una notifica dall'autorità competente di un paese terzo relativa all'esportazione nella Comunità di un prodotto chimico la cui fabbricazione, impiego, manipolazione, consumo, trasporto o vendita siano soggetti a divieti o a sostanziali restrizioni giuridiche in base alla legislazione di tale paese, essa invia immediatamente alla Commissione una copia della notifica unitamente a tutte le informazioni necessarie. 2. La Commissione invia immediatamente agli altri Stati membri le notifiche ricevute direttamente o indirettamente, unitamente a tutte le informazioni disponibili in materia. 3. La Commissione procede, saltuariamente, ad una valutazione delle informazioni ricevute dagli Stati membri e, se del caso, sotrtopone al Consiglio le opportune proposte.
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