Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 giu 1988
Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) prodotto chimico soggetto a notifica: i prodotti chimici elencati nell'allegato I, sia puri, sia sotto forma di preparati, per i quali esiste un obbligo di etichettatura; 2) esportazione: a) l'esportazione definitiva o temporanea di prodotti che soddisfino i requisiti di cui all' paragrafo 2 del trattato, b) la riesportazione di prodotti che non soddisfino i requisiti di cui alla lettera a) e che si trovino in regime doganale diverso dai regimi di transito; 3) numero di riferimento: il numero attribuito dalla Commissione ad ogni prodotto chimico esportato per la prima volta in un paese terzo. Questo numero resta immutato ad ogni esportazione successiva dello stesso prodotto chimico da parte della Comunità nello stesso paese terzo.
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