Art. 1 · Obiettivi

Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 16 giu 1988
Il presente regolamento ha lo scopo di istituire un sistema comune di notifica e di informazione relativo alle importazioni ed esportazioni da o nei paesi terzi di taluni prodotti chimici vietati o strettamente regolamentati a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1734:oj#art-1