Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 giu 1988
Il presente reoglamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso si applica per un periodo di quattro mesi oppure, se precedente a questa scadenza, sino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1988 Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione
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