Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 giu 1988
IL PRESENTE REOGLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . FATTI SALVI GLI ARTICOLI 11, 12 E 14 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2176/84, ESSO SI APPLICA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI OPPURE, SE PRECEDENTE A QUESTA SCADENZA, SINO ALL'ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI MISURE DEFINITIVE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES, IL 14 GIUGNO 1988 PER LA COMMISSIONE WILLY DE CLERCQ MEMBRO DELLA COMMISSIONE***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/88 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1988 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri, originari degli Stati Uniti d'America, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 11, previa informazione del Consiglio di associazione CEE-Turchia, conformità dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (3), previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Nel maggio 1987, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CIRFS (Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche, Parigi) a nome dei produttori di fibre sintetiche di poliesteri la cui produzione complessiva rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria del prodotto in questione. Due produttori comunitari, Hoechst AG e Du Pont de Nemours GmbH non hanno presentato una denuncia nei confronti degli esportatori degli Stati Uniti a causa dei reciproci interessi nelle due società esportatrici interessate dalla procedura, cioè Hoechst Celanese Corporation (New Jersey) e E.I. Du Pont de Nemours co Inc. (Delaware). Questa denuncia fa seguito ad una denuncia precedente presentata nel dicembre 1985 dallo stesso organismo nei confronti delle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Turchia e della Iugoslavia, conclusasi con decisione 87/236/CEE della Commissione (4), senza l'imposizione di misure. La denuncia relativa alla procedura in corso conteneva elementi di prova quanto all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di fibre tessili sintetiche di poliesteri non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, rilevanti, a partire dal 1o gennaio 1988, del codice della nomenclatura combinata 5503 20 00, originarie degli Stati Uniti, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Iugoslavia ed ha iniziato un'inchiesta. (2) La Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione. (3) La maggior parte dei produttori/esportatori noti e un certo numero d'importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. Un certo numero di essi ha chiesto ed ottenuto un'audizione. (4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una determinazione preliminare del dumping. Essa ha effettuato un controllo in loco presso: (a) i produttori comunitari: - Du Pont de Nemours Gmbh (Duesseldorf) Repubblica federale di Germania, - Enichem Fibre SpA (Milano) italia, - Enka AG (Wuppertal) Repubblica federale di Germania, - Hoechst AG (Francoforte sul Meno) Repubblica federale di Germania, - Montefibre SpA (Milano) Italia, - Nurel SA (Barcellona) Spagna, - Rhône Poulenc Fibres SA (Lione) Francia, - La Seda de Barcelona SA (Barcellona) Spagna, - Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (Barcellona) Spagna. (b) i produttori/esportatori non comunitari: Stati Uniti d'America: - BASF Corp., Williamsburg, Virginia, - CIMCO Celanese Int. Marketing Co, New York, - Consolidated Textiles, Charlotte, Carolina del Nord, - Eastman Chemical Products Inc., Kingsport Tennessee, - E.I. Du Pont de Nemours and Co, Wilmington, Delaware, - Celanese Fibers Inc., Charlotte, Carolina del Nord, - Leigh Fibers Inc., Spartanburg, Carolina del Sud, - R & M International Sales Co, Filadelfia, Pennsylvania, - RSM Co, Charlotte, Carolina del Nord, - Titan Textile Co Inc., Paterson, New Jersey, - William Barnet and Son Inc., Arcadia, Carolina del Sud. Messico: - Celanese Mexicana S.A., Messico, - Crisol Textil S.A. de C.V., Messico, - Fibras Sintéticas S.A., Monterrey, - Kimex S.A., Messico. Taiwan: - Chung Shing textile Co Ltd (Taipei), - Far Eastern textile Ltd (Taipei), - Nan Ya Plastics Corp. (Taipei), - Shinkong Synthetic Fibres Corp. (Taipei), - Tuntex Distinct Corp. (Taipei). Turchia: - SASA Artifical and Synthetic Fibres Inc. (Adana): esporta esclusivamente per il tramite di EXSA (Adana), società collegata a Sasa, - Soenmez Filament (Bursa): esporta esclusivamente per il tramite di Soenmez Textile (Bursa). (5) La Commissione non ha svolto un'inchiesta in loco presso gli esportatori dei seguenti paesi: (a) Romania - Produttore: Uzina de Fibre Sintetica Iasi (Iasi), - Esportatore: Ice Danubiana (Bucarest). Nella fattispecie questo paese non ha un'economia di mercato (vedi paragrafo 10): (b) Iugoslavia - Ohis Commerce (Skopje) Tenuto conto dei risultati dell'inchiesta precedente dalla quale era risultato che i prezzi di mercato corrispondevano ai prezzi di listino, la Commissione ha ritenuto che, a questo stadio della procedura, i listini di prezzo ed altri elementi forniti in risposta al questionario rappresentavano una base sufficiente per verificare se le esportazioni di questa società erano oggetto di dumping. - Vartilen (Varazdin) Dato che questa società non ha risposto al questionario entro i termini fissati, la Commissione non ha preso in considerazione gli elementi forniti e ha stabilito le sue conclusioni preliminari sulla base dei dati disponibili in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84. (6) La Commissione ha ricevuto e utilizzato le informazioni dei seguenti importatori: - Celanese SA (Bruxelles) Belgio, - Libeltex (Meulebeke) Belgio, - Tasibel (Hamme) Belgio, - TOB Herman Industries N.V. (Anversa) Belgio, - Industria Bures (Barcellona) Spagna, - Mitasa (Barcellona) Spagna, - Sociedad Anónima Sans (Mataró) Spagna, - Dolfus Mieg & Cie (Parigi) Francia, - Soft SpA (Cerreto Castello, Biella) Italia, - Chicopee B.V. (Cuijk) Paesi Bassi, - Freudenberg (Weinheim) Repubblica federale di Germania, - Hugo Bartram (Neumuenster) Repubblica federale di Germania, - J. Grundheer (Bremen) Repubblica federale di Germania, - Schoeller Textil GmbH (Duevon) Repubblica federale di Germania, - James Robinson & Son (Bradford) Regno Unito, - Mutual Mills (Heywood) Regno Unito. (7) L'inchiesta riguarda il periodo dal 1o gennaio 1987 al 1o luglio 1987. B. DUMPING (a) Valore normale Stati Uniti d'America (8) Per i produttori e per gli operatori commerciali, il valore normale è stato provvisoriamente stabilito sulla base dei prezzi interni fatturati dalle ditte interessate ai clienti indipendenti oppure sulla base del valore costruito quando le vendite di taluni tipi di prodotti venivano effettuate in perdita o quando non esistevano vendite sul mercato interno. Per i produttori, il valore costruito è stato calcolato sulla base del costo di produzione aumentato di un margine di profitto ritenuto equo in quanto corrispondente al beneficio realizzato da detti produttori nei periodi precedenti. Per gli operatori commerciali, questo valore è stato calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati dagli operatori commerciali ai produttori, aumentati di un margine equo per le loro spese e di un beneficio fissato sulla base delle vendite di prodotti simili effettuate da queste società. Messico (9) In generale, il valore normale è stato provvisoriamente calcolato sulla base dei prezzi praticati dai produttori messicani che hanno esportato nella Comunità ed hanno fornito sufficienti informazioni. Esso è stato stabilito su base mensile, per tipo di prodotto. Nei casi in cui per un certo numero di mesi non sono state effettuate vendite sul mercato interno corrispondenti al tipo di prodotto esportato della Comunità è stata presa in considerazione la media ponderata delle vendite interne nel corso degli altri mesi. Nei casi in cui non esistevano vendite interne per un tipo di prodotto esportato nella Comunità, sono stati presi in considerazione i prezzi interni del tipo più simile o, alternativamente, il valore costruito. Il valore costruito è stato calcolato sommando al costo di produzione un equo margine di beneficio stabilito sulla base dei profitti realizzati su tutte le vendite di prodotti simili. Romania (10) Per poter stabilire che le importazioni originarie della Romania erano oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questo paese non ha un'economia di mercato e di conseguenza ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale dei prodotti in questione in un paese ad economia di mercato. Come nella procedura precedente, i ricorrenti avevano proposto il mercato turco. Benché siano state formulate delle obiezioni per quanto riguarda l'alto livello dei prezzi sul mercato turco, alla Commissione non è stata presentata alcuna richiesta debitamente motivata per la scelta di un altro paese analogo. La Commissione ha constatato che non esistevano notevoli divergenze nel processo e nella scala di produzione né nel tipo di prodotto fra i due paesi. Essa ha stabilito che il livello dei prezzi ed i costi di produzione erano, facendo le debite proporzioni, ragionevoli. Di conseguenza, essa ha concluso che la scelta del mercato turco era adeguata e non irragionevole per stabilire il valore normale rumeno sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno dal produttore turco con il più alto rendimento. (Per quanto riguarda il metodo scelto, vedi punto 12). Taiwan (11) In generale, il valore normale è stato provvisoriamente calcolato sulla base dei prezzi praticati dai produttori di Taiwan che hanno esportato nella Comunità e che hanno fornito sufficienti informazioni. Esso è stato stabilito su base mensile, per tipo di prodotto. Nei casi in cui per un certo numero di mesi non erano state effettuate vendite sul mercato interno del tipo di prodotto esportato nella Comunità, è stata presa in considerazione la media ponderata delle vendite interne nel corso degli altri mesi. Nei casio in cui non esistevano vendite sul mercato interno per un tipo di prodotto esportato nella Comunità, sono stati presi in considerazione i prezzi interni del tipo più simile o, alternativamente, il valore costruito. Nel caso in cui le vendite interne erano state effettuate in perdita, è stato considerato valore normale il valore costruito. Il valore costruito è stato calcolato sommando al costo di produzione un margine di beneficio equo, stabilito sulla base dei profitti realizzati su tutte le vendite di prodotti simili. Turchia (12) Il valore normale è stato provvisoriamente determinato sulla base dei prezzi interni praticati dai produttori turchi che hanno esportato nella Comunità ed hanno fornito sufficienti informazioni. Esso è stato calcolato su base mensile, per tipo. Quando le vendite erano state realizzate in perdita, è stato considerato valore normale il valore costruito. Esso è stato calcolato sommando al costo di produzione un equo margine di beneficio, stabilito sulla base dei prodotti realizzati su tutte le vendite di prodotti simili. Iugoslavia (13) Il valore normale è stato provvisoriamente determinato sulla base dei prezzi interni pagati o pagabili per il prodotto sul mercato interno così come stabiliti nei listini di prezzo all'azienda. Infatti, durante l'inchiesta precedente era stato appurato che i prezzi effettivi di detti prodotti erano conformi ai listini in questione. (b) Prezzi all'esportazione (14) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti, in generale, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità. Quando le esportazioni sono state effettuate per il tramite di filiali insediate nella Comunità, la Commissione ha calcolato i prezzi all'esportazione sulla base dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguati in modo da tener conto di tutti i costi sostenuti tra la fase di importazione e quella della rivendita, se del caso dazi doganali compresi, nonché di un margine di profitto constatato effettivamente e ritenuto equo, tenuto conto dei margini di profitto ricavati dagli importatori indipendenti del prodotto in oggetto. (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 5. (4) GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 38. (5) GU n. C 173 dell'1. 7. 1987, pag. 10. (c) Confronto (15) In generale, per confrontare, il valore normale ai prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, in applicazione dell', paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, ove necessario, delle differenze che influiscono direttamente sulla comparabilità dei prezzi, quali le condizioni di credito, le spese di trasporto, di assicurazione e di movimentazione nonché i costi accessori, quando la fondatezza delle relative richieste è stata stabilita in modo esauriente. Tutti i confronti sono stati effettuati per ogni singola transazione allo stadio franco fabbrica. Messico e Turchia (16) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione praticati dai produttori messicani e dai produttori turchi, la Commissione ha accettato, in applicazione dell', paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84, l'adeguamento richiesto per l'esenzione doganale sulle materie prime utilizzate per la produzione dei beni esportati nella Comunità, quando la richiesta era debitamente motivata. Taiwan (17) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione praticati dai produttori taiwanesi, la Commissione, invece, non ha accettato un adeguamento a titolo delle coperture per i rischi di cambio (hedging of exchange rates) basandosi sul fatto che un siffatto adeguamento non è previsto nel regolamento (CEE) n. 2176/84. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che la copertura per i rischi di cambio fosse una tecnica finanziaria indipendente dalla transazione commerciale propriamente detta. Un adeguamento a questo titolo viene richiesto del resto soltanto nei casi in cui esso è favorevole all'esportatore. d) Margini di dumping (18) Il confronto preliminare dei fatti di cui sopra rivela l'esistenza di pratiche di dumping. I margini sono pari alla differenza fra il valore normale ed il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato, e differiscono secondo l'esportatore. I margini medi ponderati, riportati al livello del prezzo franco frontiera comunitaria, sono i seguenti per ciascuno degli esportatori controllati: Stati Uniti d'America Produttori: - BASF Corp: 23,1 %, - E. I. Du Pont de Nemours & Co: 0 %, - Eastman Chemical Products Inc: 9,9 %, - Hoechst Celanese Corp: 9,2 %. Rivenditori: - William Barnet and Son Inc: 6,5 %, - Consolidated textiles: 0 %, - Leigh Fibers, Inc: 6,7 %, - R & M International: 2,5 %, - RSM Co: 2,5 %, - Titan: 3,6 %. Messico - Celanese Mexicana SA: 33,7 %, - Crisol Textil SA de CV: 10,1 %, - Fibras Sintéticas SA: 22,9 %, - Kimex SA: 43,6 %. Romania - Ice Danubiana: 46,7 %. Taiwan - Chung Shing Textile Co Ltd: 20,4 %, - Far Eastern Textile Ltd: 5,8 %, - Nan ya Plastics Corp.: 7,2 %, - Shinkong Synthetic Fibres Corp: 6,2 %. Turchia - Sasa Artificial & Synthetic Fibres Inc: 12,4 % - Soenmez Filament: 11,9 %. Iugoslavia - Ohis: 24,6 %. Per quanto riguarda gli esportatori qui di seguito citati che non hanno cooperato in modo soddisfacente all'inchiesta della Commissione, il dumping è stato determinato sulla base dei fatti disponibili. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che i risultati della sua inchiesta costituissero la base più idonea per determinare il margine di dumping e che si sarebbe premiata la mancanza di collaborazione oltre a fornire la possibilità di eludere il dazio se si fosse preso in considerazione un margine inferiore al margine più alto rilevato presso un esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, essa ha applicato quest'ultimo ai seguenti esportatori: - Tuntex Distinct Corp (Taiwan): 20,4 %, - Vartilen (Iugoslavia): 24,6 %. C. PREGIUDIZIO Volume e prezzi delle importazioni (a) Volume (19) Le importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri originarie degli Stati Uniti, del Messico, della Romania, di Taiwan, della Turchia e della Iugoslavia sono passate da 33 859 t nel 1984 a 37 897 t nel 1985, aumentando quindi del 12 % ed a 55 552 t nel 1986, aumentando quindi del 46,6 % rispetto al 1985. Nel 1987, le importazioni originarie di detti paesi hanno raggiunto 71 474 t, vale a dire che rispetto al 1986 sono aumentate ulteriormente del 28,6 %. Rispetto a tutte le importazioni, la Commissione ha constatato che la quota delle importazioni detenuta da questi paesi nella Comunità è passata dal 51,9 % nel 1984 al 50,7 % nel 1985, al 66,1 % nel 1986 sino a raggiungere il 73,3 % nel 1987. Rispetto al consumo, la quota di mercato detenuta da questi paesi è passata dal 9,6 % nel 1984 al 17,8 % nel 1987. b) Prezzi (20) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che nel periodo di riferimento, i prezzi di queste importazioni sono stati inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari interessati. Sui principali mercati della Comunità e per i tipi più rappresentativi, i divari constatati sono stati i seguenti: 1.2 // - Stati Uniti: // dal 10 % circa sino al 15 % (fibre substandard), // - Messico: // dal 30 % circa al 38 %, // - Romania: // dal 30 % circa al 38 %, // - Taiwan: // dal 22 % circa al 30 %, // - Turchia: // dal 20 % circa al 34 %, // - Iugoslavia: // dal 20 % circa al 25 %. Impatto sulla produzione comunitaria interessata La Commissione ha fatto le seguenti constatazioni: (a) Produzione della Comunità (21) Dal 1984 al 1987, la produzione comunitaria di fibre di poliesteri è rimasta relativamente stabile, cioè fra 370 000 e 380 000 t. b) Quota di mercato e consumo (22) La quota di mercato dei produttori comunitari si è ridotta dall'81,8 % nel 1984 all'80,9 % nel 1985, al 78,6 % nel 1986 sino a raggiungere il 75,7 % nel 1987. Nello stesso periodo, il consumo di fibre di poliesteri è passato da 360 000 t nel 1984 a 402 000 t nel 1987, cioè un aumento del 12 % circa di cui si sono avvantaggiati principalmente gli esportatori oggetto dell'inchiesta. c) Prezzi (23) Oltre all'influenza negativa esercitata sullo sfruttamento del potenziale di produzione e sulla quota di mercato della produzione comunitaria, le importazioni in questione hanno avuto un effetto depressivo sui prezzi praticati dai produttori comunitari. Nel periodo di riferimento, il prezzo medio delle fibre di prima qualità che rappresentano la parte essenziale della produzione comunitaria si è ridotto del 13-15 %. d) Benefici (24) Fatta eccezione per due produttori, nel periodo di riferimento l'industria comunitaria ha subito rispetto al 1986 una riduzione dei benefici, perdite, o un aumento di queste ultime, calcolate sulla base delle vendite nette, come risulta dalla seguente tabella: 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Società // 1986 // 6/1987 // Società // 1986 // 6/1987 // // // // // // // A // + 10 // + 3 // E // + 6 // 1 // B // + 14 // + 9 // F // 8 // 12 // C // + 5 // + 4 // G // 1 // 14 // D // + 3 // 2 // H // 6 // 8 // // // // // // (25) Dai dati sopraccitati risulta che anche se la crescita delle importazioni non ha determinato una riduzione della produzione, essa ha privato l'industria comunitaria del beneficio dell'aumento del consumo ed ha esercitato un effetto depressivo sui prezzi: ciò comporta nel contempo una riduzione della quota di mercato e un netto degrado dei benefici dell'industria comunitaria. Cumulo (26) Onde stabilire l'impatto delle importazioni a prezzi di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha considerato l'opportunità di cumulare tutte le importazioni originarie dei paesi interessati dall'inchiesta. Per determinare se, nella fattispecie, il cumulo delle importazioni contemplate dalla denuncia era opportuno, la Commissione ha preso in considerazione la comparabilità dei prodotti importati, in termini di caratteristiche materiali, di volumi importati, del livello dei prezzi e della concorrenza esercitata sui prodotti simili dell'industria comunitaria. Gli esportatori americani hanno sostenuto che l'impatto delle loro esportazioni doveva essere esaminato separatamente poiché non avevano provocato un pregiudizio a causa del basso livello delle esportazioni, del calo della quota di mercato e della qualità diversa dei loro tipi di prodotto rispetto a quelli dei paesi contemplati dalla denuncia ed a quelli dei produttori comunitari. A questo proposito, la Commissione ha rilevato che nonostante il calo delle esportazioni americane fra il 1985 ed il 1987, il livello di queste ultime rimane superiore del 17 % circa a quello del 1984 e supera notevolmente il livello raggiunto da altri esportatori. Risulta, tuttavia, che le esportazioni dei produttori degli Stati Uniti, essenzialmente composte di tipi speciali sono esportate nella Comunità a prezzi relativamente elevati contrariamente alle esportazioni degli operatori commerciali che sono composte essenzialmente da fibre substandard vendute a prezzi molto bassi. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le esportazioni dei produttori americani non dovevano essere cumulate con le esportazioni dei paesi oggetto della procedura, poiché da un lato le caratteristiche fisiche dei loro prodotti differivano in generale da quella dei produttori comunitari e dagli altri prodotti importati e che, dall'altro, dette esportazioni non facevano concorrenza alla produzione comunitaria ed alle altre importazioni a causa del livello dei prezzi. Per contro, le esportazioni degli operatori commerciali americani, benché di qualità inferiore, sono confrontabili a taluni prodotti dell'industria comunitaria e sono effettuate a basso prezzo. Esse esercitano quindi una concorrenza diretta su detta produzione e devono essere di conseguenza cumulate. Per quanto riguarda le esportazioni rumene, la Commissione ha rilevato che nonostante siano diminuite del 28 % fra il 1984 e il 1987, il loro livello, che rappresenta l'1,9 % del consumo ed il 10 % delle esportazioni dei paesi contemplati dalla procedura, permane superiore a quello raggiunto dalle altre esportazioni in questione. Inoltre esse vengono effettuate con le sottoquotazioni più forti. Per questi motivi, la Commissione ha concluso che esse dovevano venire cumulate. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha quindi concluso che tutte le importazioni di fibre di poliesteri originarie dei paesi terzi interessati dalla procedura dovevano essere cumulate fatta eccezione per le esportazioni dei produttori degli Stati Uniti presso i quali è stata fatta un'inchiesta. Causalità ed altri fattori (27) Per quanto riguarda la causalità, la Commissione ha rilevato che l'aumento delle importazioni in questione fra il 1984 e i primi sei mesi del 1987 ed il degrado dei prezzi sul mercato comunitario nonché quello del calo dei benefici della produzione comunitaria interessata coincidevano. La Commissione ha esaminato se il pregiudizo subito dai produttori comunitari è stato provocato da altri fattori quale le importazioni originarie di altri paesi terzi. Rispetto al consumo, risulta che la quota di mercato degli altri paesi terzi è diminuita dall'8,7 % nel 1984 al 6,5 % nel 1987. Inoltre non è stato apportato alcun elemento da cui risultasse che queste importazioni erano state effettuate in dumping. Vari importatori hanno fatto valere che la crescita delle importazioni era dovuta al fatto che i produttori comunitari erano gli unici a non ripercuotere sui loro prezzi di vendita la riduzione del costo delle materie prime. Ora dagli elementi di cui dispone la Commissione, risulta che questa riduzione ha influito solo in misura marginale su tutti i costi di produzione. Questa argomentazione non spiega dunque il degrado dei prezzi delle fibre di poliesteri sul mercato comunitario. (28) La Commissione ha quindi concluso che le conseguenze delle importazioni originarie dei paesi oggetto della presente procedura, fatta eccezione per le importazioni provenienti dai produttori americani, considerati separatamente, hanno causato un notevole pregiudizio ai produttori comunitari interessati. A questo proposito, la Commissione ha considerato tutti i produttori comunitari ricorrenti, ivi compresi quelli collegati con gli esportatori in questione, quali Hoechst Celanese AG e Celanese Mexicana SA, poiché le loro filiali si comportano come operatori economici autonomi. Interesse della Comunità (29) Tenuto conto delle serie difficoltà in cui versa l'industria comunitaria interessata, la Commissione ha concluso che fosse nell'interesse della Comunità prendere misure atte ad eliminare il pregiudizio causato ai produttori comunitari di fibre di poliesteri. Queste misure, che inciderebbero in modo relativamente trascurabile sui costi di produzione dell'industria tessile e di conseguenza sui consumatori, dovrebbero assumere la forma di un dazio antidumping provvisorio. Nel giungere a questa conclusione, la Commissione ha tenuto presente che le esportazioni originarie della Romania erano oggetto di misure di restrizioni quantitative limitate al Benelux e all'Italia. Essa ha ritenuto tuttavia che queste ultime erano insufficienti per eliminare il pregiudizio subito da tutti i produttori comunitari. In ogni caso, queste esportazioni si concentrano soprattutto nella Repubblica federale di Germania e sono effettuate con notevoli sottoquotazioni. D. DAZIO PROVVISORIO a) Aliquota (30) Per determinare l'importo del dazio provvisorio da istituire, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping constatati nonché dell'importo dei dazi necessari per eliminare il pregiudizio. A tal fine, essa ha confrontato il livello dei prezzi all'importazione ai costi di produzione, maggiorati di un equo margine di beneficio dei produttori comunitari più rappresentativi. La Commissione ha preso in considerazione i produttori comunitari che ritiene più rappresentativi, basandosi sulla dimensione delle aziende l'efficienza degli impianti di produzione ed i costi di produzione globali. La Commissione ha preso in considerazione i prezzi di produzione constatati presso i produttori comunitari più rappresentativi nel periodo di riferimento. Essa ha considerato come equo margine di beneficio la media dei margini positivi di detti produttori per gli anni 1985 e 1986, dato che l'impatto delle importazioni originarie dei paesi interessati era ancora contenuto per quasi tutto questo periodo, prima di aggravarsi nel secondo semestre 1986. La media di questi costi di produzione maggiorata di detto margine di beneficio è stata infine confrontata con i prezzi all'esportazione franco frontiera comunitaria aumentati dei dazi doganali e di un margine di beneficio per l'importatore. Nessun dazio dovrebbe essere tuttavia applicato in assenza di dumping o di elementi costitutivi di pregiudizio, in particolare a causa dei prezzi di vendita elevati praticati dai produttori degli Stati Uniti, oggetto dell'indagine. b) Forma (31) Onde garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia ed agevolare le operazioni di sdoganamento, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare un dazio provvisorio ad valorem. E. DISPOSIZIONE FINALE (32) nell'interesse di una buona gestione, è opportuno fissare un termine ragionevole entro il quale le parti che hanno collaborato all'inchiesta potranno presentare le loro osservazioni sulle constatazioni contenute nel presente regolamento e chiedere di essere intese. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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