Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 giu 1988
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri (PTY) di cui ai codici 5402 33 10 e 5402 33 90 della nomenclatura combinata, originari del Messico, di Taiwan, della Turchia e della Corea del Sud. 2. L'importo del dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento, è il seguente: - 34,7 % per i prodotti originari del Messico Ai prodotti importati dalle società qui di seguito elencate, si applicano le seguenti aliquote: Fibras Sintéticas SA, Monterrey 26,0 % Fibras Químicas SA, Monterrey 7,0 % Kimex SA., México 21,6 % - 23,7 % per i prodotti originari della Corea del Sud. Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote: Kohap Ltd, Skeoul 8,2 % Kolon Industries Inc, Seoul Industries Inc., Seoul 5,7 % Sam Yang Co, Ltd, Seoul 18,7 % - 8,4 % per i prodotti originari di Taiwan. Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote: Far Eastern Textile Ltd, Taipei 6,8 % Nan Ya Plastics Corp, Taipei 5,8 % Shin Kong Synthetic Fibres Corp., Taipei 5,8 % Sono esentati dai dazio i prodotti importati dalla Tuntex Fibre Co., Ltd, Taipei - 13,2 % per i prodotti originari della Turchia. Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote: Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc, Adana 11,1 % Nergis AS, Bursa 8,6 % Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa 7,2 % Polylen AS, Bursa 7,2 % 3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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