Art. 2
In vigore dal 16 giu 1988
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri (PTY) di cui ai codici 5402 33 10 e 5402 33 90 della nomenclatura combinata, originari del Messico, di Taiwan, della Turchia e della Corea del Sud.
2. L'importo del dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento, è il seguente:
- 34,7 % per i prodotti originari del Messico
Ai prodotti importati dalle società qui di seguito elencate, si applicano le seguenti aliquote:
Fibras Sintéticas SA, Monterrey 26,0 %
Fibras Químicas SA, Monterrey 7,0 %
Kimex SA., México 21,6 %
- 23,7 % per i prodotti originari della Corea del Sud.
Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote:
Kohap Ltd, Skeoul 8,2 %
Kolon Industries Inc, Seoul Industries Inc.,
Seoul 5,7 %
Sam Yang Co, Ltd, Seoul 18,7 %
- 8,4 % per i prodotti originari di Taiwan.
Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote:
Far Eastern Textile Ltd, Taipei 6,8 %
Nan Ya Plastics Corp, Taipei 5,8 %
Shin Kong Synthetic Fibres Corp., Taipei 5,8 %
Sono esentati dai dazio i prodotti importati dalla Tuntex Fibre Co., Ltd, Taipei
- 13,2 % per i prodotti originari della Turchia.
Ai prodotti importati dalle società qui di seguito indicate, si applicano le seguenti aliquote:
Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc,
Adana 11,1 %
Nergis AS, Bursa 8,6 %
Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa 7,2 %
Polylen AS, Bursa 7,2 %
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
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