Art. 5
In vigore dal 16 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente // //
(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53. (3) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 41. (4) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 149
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1693:oj#art-5