Art. 2
L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 650/86, è modificato come segue:
In vigore dal 16 giu 1988
1. Il termine « quattro » è sostituito dal termine « due ».
2. È aggiunta la frase seguente:
« I diritti derivanti da talo titoli non sono cedibili ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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