Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 251 del 2. 9. 1987, pag. 14.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1676:oj#art-2