Art. 1 · All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2657/87, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2657/87, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 15 giu 1988
« 3. L'originale dle »certificate P1", corredato del visto delle competenti autorità doganali degli Stati Uniti d'America viene presentato all'ufficio doganale comunitario che l'ha vistato entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione delle paste alimentari. Quando le circostanze lo giustifichino l'autorità doganale può prorogare tale termine, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, senza che la durata totale possa eccedere dodici mesi. In circostanze eccezionali, debitamente comprovate, la proroga può essere accordata anche dopo la scadenza del termine iniziale di tre mesi. »
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