Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2262/87 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2262/87 è modificato come segue:

In vigore dal 15 giu 1988
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente testo: « 1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si procede alla vendita a prezzo determinato di burro acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, avente almeno 18 mesi il giorno della conclusione del contratto di vendita. 2. Il burro è venduto per essere esportato tal quale oppure previa trasformazione in butteroil, esclusivamente a destinazione dei seguenti paesi: - Algeria, fino a 6 000 t metriche, - Egitto, fino a 6 000 t metriche, - Tunisia, fino a 4 000 t metriche. ». 2) All'articolo 5, paragrafo 2, i termini « indicato nell'allegato » sono sostituiti dai termini « di cui all' ». 3) All'articolo 6, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso. 4) All'articolo 7 bis: - al paragrafo 1, i termini « e destinato all'Egitto » sono soppressi; - al paragrafo 2, secondo trattino, il termine « registrate » è sostituito dal termine « riconosciute »; - il testo del paragrafo 7 è soppresso. 5) È inserito il seguente articolo 7 ter: « Articolo 7 ter 1. L'intermediario prende in consegna il burro anteriormente al 16 settembre 1988, data a partire dalla quale le spese di magazzinaggio gli incombono. Le spese sono pagate prima del prelievo della merce. 2. L'intermediario versa il prezzo fissato all', paragrafo 1 e costituisce la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 presso l'organismo d'intervento per ciascun quantitativo che intende ritirare, entro il 15 settembre 1988 e comunque prima di prelevare il burro. 3. L'accettazione della dichiarazione di esportazione in uno dei paesi di cui all' deve aver luogo entro il 31 dicembre 1988 ». 6) L'articolo 9 è soppresso. 7) L'allegato è sostituito dal seguente allegato: « ALLEGATO Autorità competenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma: per l'Algeria: la Direzione generale delle dogane e l'ENAPAL; per l'Egitto: la Direzione generale delle dogane e l'ESTRAM; per la Tunisia: la Direzione generale delle dogane e lo STIL ».
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