Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 30 giugno 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 59.
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