Art. 4
In vigore dal 13 giu 1988
Il regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75 [9], è modificato come segue:
[9] GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.
Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
L'elemento fisso di cui all'articolo 16, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è uguale a quello preso in considerazione per fissare il prelievo all'importazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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