Art. 11
In vigore dal 13 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
(1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.
(2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.
Storico versioni
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