Art. 11

Art. 11

In vigore dal 13 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5. (2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.
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