Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1988
1. Una prima parte di 4 300 capi è ripartita tra gli Stati membri in appresso enumerati. Le quote sono valide dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989, fatto salvo l', ed ammontano ai quantitativi seguenti: Germania 850 capi Spagna 100 capi Francia 100 capi Irlanda 25 capi Italia 3 150 capi Regno Unito 75 capi 2. La seconda parte di 700 capi costituisce la riserva.
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