Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 giu 1988
1. Una prima parte di 32 500 capi è ripartita tra gli Stati membri, in appresso enumerati. Le quote sono valide dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989, fatto salvo l', e ammontano ai quantitativi seguenti: Benelux 100 capi Germania 16 000 capi Grecia 2 600 capi Spagna 100 capi Francia 1 600 capi Irlanda 50 capi Italia 12 000 capi Regno Unito 50 capi 2. La seconda parte di 10 100 capi costituisce la riserva.
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