Art. 2
In vigore dal 13 giu 1988
Nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di cui allo stesso paragrafo è sospeso al livello del 4 %.
Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.
Storico versioni
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