Art. 10

Art. 10

In vigore dal 13 giu 1988
1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all', paragrafi 1 e 2. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica. 4. Nel caso in cui siano utilizzati titoli d'importazione per la gestione del contingente, il titolo d'importazione deve essere rinviato all'organismo emittente al più presto e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.
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