Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1988
1. Dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989 il dazio applicato all'importazione degli animali enumerati in appresso è sospeso al livello indicato all', nel limite di un contingente tariffario comunitario menzionato a fronte: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume del contingente // // // // // 09.0001 // ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33 // Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau // 42 600 capi // // // // 2. Per l'applicazione del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione. Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati con un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione. 3. Detto contingente è gestito conformemente agli articoli seguenti.
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