Art. 5

Art. 5

In vigore dal 13 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER congelati // 5 000 // 10 // // // // // (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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