Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 giu 1988
1. Dal 1o luglio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.0037 // ex 0304 20 57 // Filetti di naselli (Merluccius spp.), presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), (1) GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 58. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione. 2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membre ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 4. I prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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