Art. 1
All'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 13 giu 1988
« L'aggiudicatario preleva il burro assegnatogli entro 30 giorni, calcolati a decorrere dal giorno previsto per la presentazione delle offerte e comunque entro il 15 settembre 1988. La presa in consegna può essere frazionata ».
Storico versioni
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