Art. 5
In vigore dal 13 giu 1988
I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). Tuttavia, l', paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1643:oj#art-5