Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 10 giugno 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente N. BLUEM (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1. (3) GU n. L 314 del 4. 11. 1987, pag. 1.(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
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