Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 giu 1988
1. La Commissione delle Comunità europee assegna al programma ispettori comunitari. Gli ispettori possono essere designati dalla Commissione o da uno Stato membro. Un ispettore comunitario può essere imbarcato su qualsiasi nave di uno Stato membro che già svolge o che svolgerà compiti di ispezione nella zona di regolamentazione della NAFO. 2. Oltre alle mansioni da essi svolte nell'ambito del programma, gli ispettori comunitari verificano nella zona di regolamentazione se le navi della Comunità cui si applica il programma rispettano le disposizioni comunitarie di conservazione o di controllo alle quali esse sono soggette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1956:oj#art-2