Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 giu 1988
I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte al questionario. Essi trasmettono alla Commissione i risultati dell'inchiesta, esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale, conformemente al programma di elaborazione definito dalla Commissione; i risultati sono ripartiti per settore d'attività e, se del caso per regione e per classe di grandezza delle imprese o degli stabilimenti.
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