Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 giu 1988
I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o gli stabilimenti compresi nel campione, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati), sulla base dei dati contabili relativi all'anno civile 1985, secondo le modalità in appresso indicate.
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