Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 giu 1988
L'inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno dieci lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle divisioni 1, 2, 3, 4, 5 e dalle classi 61, 64/65, 81, 82 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811. L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.
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