Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 giu 1988
Il burro di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987. Il burro di cui all' del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1609:oj#art-1