Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente // // // // (1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58. (2) GU n. L 367
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1608:oj#art-2