Art. 1
L'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CEE) n. 441/88 è modificato come segue:
In vigore dal 8 giu 1988
« Inoltre, per la campagna 1987/1988, il produttore ha la facoltà di dedurre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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