Art. 2
In vigore dal 3 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 4.
(5) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(6) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 35.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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