Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la prima volta ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 4 luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 11. ALLEGATO « ALLEGATO I Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità R. f. di Germania 19,1 Belgio 3,8 Danimarca 3,0 Spagna 6,5 Francia 26,9 Grecia 0,9 Irlanda 7,1 Italia 11,4 Lussemburgo 0,3 Paesi Bassi 5,8 Regno Unito 15,2 »
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