Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 6 giugno 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4. (4) GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 2. (5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24. (6) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 57. (7) GU n. L 158 del 18. 6. 1985, pag. 7.
Storico versioni

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