Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 6 giugno 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 297 del 21. 10. 1986, pag. 9.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1543:oj#art-2