Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1988. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le decisioni che saranno adottate ulteriormente dal Consiglio per la campagna 1988/1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 1.
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