Art. 2
In vigore dal 1 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1988.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le decisioni che saranno adottate ulteriormente dal Consiglio per la campagna 1988/1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1530:oj#art-2