Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. KLEIN (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7. (3) Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubbblicato nella Gazzetta ufficiale).
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