Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3. (4) GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 21. (5) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 75. (6) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 23.
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