Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 346/88 è modificato come segue:
In vigore dal 31 mag 1988
1. All', paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - Non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino e dall'articolo 8, paragrafo 4 ».
2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. La domanda di titolo e il titolo d'importazione devono indicare, nella casella 13 il paese di provenienza e nella casella 14 il paese di origine del prodotto. Il titolo è valido soltanto per i prodotti per i quali nella caselle 13 e 14 figura l'indicazione dello stesso paese terzo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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