Art. 6

Art. 6

In vigore dal 30 mag 1988
In deroga all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; nella casella 22 del medesimo dev'essere quindi iscritta la cifra 0. TITOLO II Importazioni di prodotti dei tipi destinati al consumo umano diretto
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