Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 mag 1988
1. Le domande di titolo vengono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro ogni lunedì sino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se questo lunedì è un giorno festivo, il primo giorno lavorativo seguente. Le domande di titolo possono essere presentate per la prima volta il lunedì 13 giugno 1988. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, entro e non oltre le ore 13 del giorno che segue quello di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, l'entità e l'origine dei quantitativi oggetto della domanda stessa, nonché l'identità del richiedente. 3. Al più tardi il venerdì della stessa settimana, la Commissione informa gli Stati membri, mediante telescritto, in quale misura sia possibile dar seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo superano quelli disponibili, la Commissione fissa mediante fascicolo la percentuale unica di riduzione applicabile ai quantitativi richiesti. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo che segue il giorno di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Commissione. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dal giorno del rilascio effettivo sino alla fine del quarto mese successivo a tale data. La validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno in questione.
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